Piante aromatiche: dal 23 luglio l'iva passa dal 10% al 5%

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Se da un lato si registra un aumento dal 4 al 5% dell'aliquota Iva relativa a basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione; dall'altro si registra una diminuzione dal 10 al 5% dell'aliquota Iva delle stesse piante allo stato vegetativo. Sulle consegne di luglio si applicano dunque le due percentuali.

Si tratta dell'articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n.122 (legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.158 del 8 luglio 2016 che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  (dallo scorso 23 luglio 2016). Le novità principali sono tre: aumento dal 4 al 5% dell'aliquota Iva su basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione; riduzione dal 10 al 5% dell'aliquota Iva delle piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia; inserimento fra i prodotti ad aliquota Iva al 5% anche dell'origano, in rametti o sgranato destinato all'alimentazione, che finora scontava l'Iva ordinaria del 22%.
floravivapubb.jpgAttenzione dunque alle consegne effettuate e da effettuare nel mese di luglio: fino al 22 luglio si dovevano applicare le vecchie percentuali (4% d'Iva su basilico, rosmarino e salvia; 10% d'Iva sulle piante di basilico, rosmarino e salvia; 22% d'Iva sull'origano). In caso di fattura anticipata, anche per effetto di avvenuti pagamenti, si applica l'aliquota Iva vigente al momento dell'emissione della fattura. Si ricorda, infine, che per le cessioni di basilico, salvia e rosmarino, effettuate da imprenditori agricoli che adottano il regime speciale Iva di cui all'art. 34 del D.P.R. n.633/72, non cambia la percentuale di compensazione, che rimane fissa al 4%. Applicando dunque l'aliquota al 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell'1%. 
L'articolo 23 della legge Europea introduce infine una modifica normativa in materia di imposte dirette per i consorzi agrari che sono considerati per legge cooperative a mutualità prevalente. Per questi soggetti l'accantonamento a riserva indivisibile degli utili netti, non soggetti ad Ires, è pari al 50%, inferiore dunque a quello delle generalità delle cooperative (che invece è al 60%).
 
Redazione