Stop al reintegroneilicenziamentieconomici e in unabuonapartediquellidisciplinari. Per i neo assunti, dal 2015, scatteràilcontratto a tutelecrescenti: le nuovenormesiestenderannoancheailicenziamenticollettivi. Ecco in brevequantoprevistodalDlgs con la nuovanormativasulcontratto a tutelecrescenti, varatodapocodalGoverno.
Neltestoche cambia l'articolo 18 le tutelecrescenti per i licenziamentieconomiciillegittimipartirannoda due mensilità per annodiservizio, con un tettodi 24 mensilità. Èprevistainoltrel'introduzionedi un indennizzominimodiquattromensilità, da far scattaresubitodopoilperiododiprova, con l'obiettivodiscoraggiarelicenziamentifacilidatoche i contratti a tutelecrescentigodrannodeibeneficifiscali e contributivi, contenuti nella legge di stabilità. E' confermata la conciliazione veloce che prevede che il datore di lavoro possa offrire una mensilità per anno di anzianità fino a un massimo di 18 mensilità, con un minimo di due. Per la Legge Fornero la reintegra resterà per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato e non sarà più prevista la clausola dell'opting out, che avrebbe invece consentito al datore di lavoro di poter convertire la tutela reale in un indennizzo monetario. La tutela reale oggi scatta in due casi precisi: se il fatto non sussiste o se è punito con una sanzione conservativa nei ccnl. Quindi la differenza con la nuova normativa è il venire meno del riferimento ai ccnl e la delimitazione al solo fatto materiale. Una prima lettura del Dlgs sull'Aspi ci mostra il nuovo ammortizzatore universale per chi perde il lavoro, che dovrebbe entrare in funzione verso giugno prossimo e sarebbe accessibile con sole tredici settimane di contributi. Il sussidio dovrebbe poi crescere con la durata del contratto, fino a 24 mesi, ovvero sei in più rispetto ai diciotto previsti a regime dall'Aspi Fornero. Non trapelano però indicazioni sull'ammontare, che non dovrebbe comunque superare il tetto dei 1090 euro mensili. L'estensione della platea dovrebbe comprendere la transizione fino a esaurimento dei Cocopro. e i contratti in somministrazione, oltre ai nuovi contratti a tutele crescenti, a prescindere dal settore di appartenenza. Restano l'idea di base di legare la durata del sussidio alla contribuzione pregressa, con scalettatura ancora da definire, e l'assegno di disoccupazione, che scatta dopo l'esaurimento della nuova Aspi. Ad esso si accederebbe con un Isee basso e alla condizione della partecipazione del beneficiario a programmi di reinserimento lavorativo. Con la nuova Aspi non cambierà lo schema della contribuzione dovuta da datori e dipendenti (con un carico per due terzi sui primi e un terzo sui secondi): l'1,30% dovuto per la disoccupazione e l'1,4% per l'Aspi sui contratti a termine.