Salvo ildievietodiabbruciamentoche in Toscanaèentratoilvigoreil 1 Luglio e termineràil 31 Agosto. Gliscartidellelavorazioniagricole e forestali, non sono "rifiuti", pertantosipossonobruciare e non c'èbisognodiautorizzazioni e diordinanzedeiComuni.
La novitàècontenutanellalegge 116 dell'11agosto 2014, diconversione del decretolegge 91, che era statoemanato ad inizio estate (24 giugno 2014 vedinostroarticolo)che era parte del pacchettoministeriale "#campolibero" entrata in vigoreoggi e ne cambia radicalmente le previsioni.
Unanovitàcheèsalutatapositivamentedall'assessoreall'agricoltura e forestedellaRegioneToscana, Gianni Salvadori. "E' un cambiamentopositivo - commentaSalvadori – cheabbiamosostenuto come Regione, perchè la Toscana ha sempreconsideratol'abbruciamentocontrollatodeiresiduiagroforestali, come ad esempio le potature, unanormalepraticaagricoladisciplinandolanell'ambitodellaproprianormativaforestale."
La nuova legge afferma che la raccolta e "abbruciamento" in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali agroforestali effettuati nel luogo di produzione "costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti", e non attività di gestione deirifiuti.
Permane il "divieto di abbruciamento nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni e nel caso in cui i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale sospendano, differiscano o vietino la combustione dei materiali vegetali all'aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana".