Mipaaf: art 62 sui pagamenti agricoli ok. Cia vuole chiarezza

in Brevi

L’ufficio legislativo del Mipaaf si oppone con decisione all’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, che aveva sostenuto che il decreto legislativo 192/2012 avrebbe comportato l’abrogazione delle norme sui tempi di pagamento dei prodotti agricoli contenute nell’art. 62 della legge cresci Italia. Ma ciò non basta a Cia, che chiede chiarezza ai ministri Catania e Passera.

Il capo dell’ufficio legislativo del Mipaaf (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali), Salvatore Mezzacapo, ha dichiarato ieri che la normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all’art. 62 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, resta pienamente efficace.
Niente cambiamenti quindi nei tempi di pagamento dei prodotti agricoli deperibili e non deperibili, come aveva fatto credere un parere dato qualche giorno fa dall’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico in risposta a un quesito di Confindustria, in cui si sosteneva che – come riportato ieri dal Sole 24 Ore – le norme di derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/Ue Late payment) recepite nel decreto legislativo 192/2012 avrebbero avuto l’effetto di abrogare tacitamente la normativa speciale dell’art. 62 e in particolare la distinzione fra prodotti deperibili e non deperibili e le sanzioni a sostegno della norma. Un parere in seguito al quale Confagricoltura aveva chiesto lo scorso 29 marzo che si facesse chiarezza e si arrivasse a una armonizzazione delle due norme.
Ben cinque le motivazioni giuridiche addotte dall’ufficio legislativo del Mipaaf per affermare che l’articolo 62 non è stato “inciso” dal Dlgs 192. Ecco le tre principali in sintesi:
il Dlgs 192 riguarda i pagamenti delle transazioni commerciali in generale mentre l’art. 62 solo la specifica categoria delle cessioni di prodotti agricoli e il principio secondo cui la legge successiva prevale su quella precedente non vale quando la legge più recente è generale mentre l’anteriore è speciale;
non esiste un contrasto tra l’art. 62 e il diritto comunitario, visto che la direttiva recepita tramite il Dlgs 192 al comma 3 dell’art. 12 afferma che gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare norme più favorevoli al creditore ed è proprio questo il caso dell’art. 62;
“l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua Adunanza del 6 febbraio 2013, ha deliberato di approvare il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari", previsto all'articolo 7 del D.M. 199/2012, attuativo dell'articolo 62 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 58 del 9 marzo 2013. Tale Regolamento si riferisce palesemente all'articolo 62, senza alcun riferimento ad altre norme, ivi compreso il D.Lgs. n. 192/2012. Ciò depone nel senso che anche la citata Autorità considera pienamente vigente l'art. 62 unitariamente considerato”.
La risposta del Mipaaf non è bastata però a tranquillizzare la Confederazione italiana agricoltori, che ieri con un comunicato ha chiesto ai ministri dello sviluppo Corrado Passera e delle politiche agricole Mario Catania di “mettere al più presto fine ad una situazione confusa su un provvedimento […] indispensabile per garantire la trasparenza dei rapporti all’interno della filiera e rafforzare il potere contrattuale del mondo agricolo”.

L.S.