Gestione potenziale viticolo e autorizzazioni impianti: nota regionale

L’approvazione del Parlamento Europeo del Regolamento Ue n. 2220 del 23 dicembre 2020, che ha stabilito fra l’altro alcune disposizioni transitorie sui sostegni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga), ha ripercussioni anche sul potenziale viticolo e sul programma nazionale di sostegno alla viticoltura.
Lo rende noto Confagricoltura Pistoia in una nota in cui riepiloga anche altre proroghe di misure europee a sostegno del comparto vitivinicolo e richiama una comunicazione della settimana scorsa della Regione Toscana alle associazioni di categoria sull’applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 10 del Regolamento Ue n. 2220. Nella sua comunicazione la Regione Toscana informa che, in applicazione di tale regolamento europeo, Artea ha stabilito le seguenti proroghe:
- la validità delle autorizzazioni con scadenza nel corso del 2020, già prorogata di 12 mesi in virtù del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020, è stata prorogata al 31 dicembre 2021;
- la validità delle autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto è stata prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025.
La Regione Toscana precisa inoltre quanto segue:
- per quanto riguarda gli obblighi di estirpazione derivanti da autorizzazioni per il reimpianto anticipato, restano in vigore le proroghe previste dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2020/601, recepito dal DM n. 5779 del 22 maggio 2020, e dalla successiva circolare Agea;
- la scadenza del termine per la conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni è stata prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 in virtù del Regolamento Ue n. 2220;
- le autorizzazioni per nuovi impianti concesse nel 2018 mantengono, per il momento, la scadenza al 23 luglio 2021, fermo restando che possono, se del caso, usufruire della proroga per stato di calamità naturale riconosciuta dalla Regione Toscana nel corso del 2019. In tal caso la proroga è di 12 mesi e viene concessa su istanza del titolare della autorizzazione;
- i detentori di autorizzazioni per nuovi impianti, concesse nel corso del 2016 e del 2017, e ancora valide nel corso del 2021 per effetto di precedenti proroghe, che non intendono utilizzare dette autorizzazioni, non sono soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 69 della Legge 238/2016 a condizione che rinuncino a dette autorizzazioni, dandone comunicazione all’ufficio territoriale competente entro il 28 febbraio 2021. Detta comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Redazione